Pubblicazione dei contributi pubblici (Legge 124/2017)

Entro il 30 giugno di ogni anno, molti soggetti sono tenuti a pubblicare sul proprio sito l’elenco di contributi, sovvenzioni e aiuti pubblici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nell’anno precedente, quando l’importo complessivo supera 10.000 €. L’obbligo è previsto dalla Legge n. 124/2017, come modificata dal D.L. 34/2019 (“Decreto Crescita”).


Chi è soggetto all’obbligo

  • Imprese (società di capitali e di persone, ditte individuali)
  • Società cooperative, incluse le cooperative sociali
  • Associazioni, fondazioni, Enti del Terzo Settore
  • Società/associazioni sportive dilettantistiche

In generale sono esclusi i liberi professionisti se operano solo come persone fisiche senza forma d’impresa. Riferimenti e sintesi operative sono disponibili presso associazioni di categoria e portali regionali.

Cosa pubblicare (contenuti minimi)

Nella pagina dedicata (es. “Legge124”) occorre indicare, per ciascun aiuto ricevuto:

  • Ente erogante (denominazione e, se disponibile, C.F./P. IVA)
  • Importo o valore del beneficio (inclusi eventuali aiuti in natura)
  • Data di incasso o fruizione
  • Causale / riferimento normativo

Gli importi si sommano tra loro nell’anno di riferimento per verificare il superamento della soglia dei 10.000 €.

Esclusioni & note utili

  • 5 per mille: escluso dall’obbligo di pubblicazione.
  • Corrispettivi da normali contratti (beni/servizi, incarichi, consulenze) non rientrano tra le “erogazioni” da pubblicare.
  • Se non si dispone di un sito, è possibile pubblicare su portali messi a disposizione da associazioni di categoria o terzi.

Scadenza

30 giugno dell’anno successivo a quello di incasso (es.: contributi 2024 → pubblicazione entro 30 giugno 2025).

Sanzioni

Per omessa pubblicazione è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con minimo 2.000 €, oltre all’obbligo di pubblicare comunque i dati (disciplina in vigore dal 1° gennaio 2024).


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FAQ rapide

Non ho un sito: posso pubblicare altrove?

Sì. Diverse associazioni di categoria offrono un portale condiviso; avere un proprio sito resta comunque la soluzione più ordinata e sotto controllo.

Devo includere anche gli aiuti in natura?

Sì, vanno valorizzati i benefici non monetari (beni o servizi gratuiti, comodati, ecc.).

Come dimostro l’avvenuta pubblicazione?

Conserva il permalink* pubblico della pagina e una copia PDF datata (esportata il 30 giugno).
*Permalink (collegamento permanente): il link pubblico e stabile di una pagina o risorsa web, pensato per non cambiare nel tempo e da usare come riferimento fisso/condivisibile.


Nota bene: questa pagina ha finalità informative e non costituisce consulenza legale o fiscale. Per casi specifici rivolgiti al tuo consulente di fiducia.

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